giovedì 29 febbraio 2024

Bagagli sulle Frecce, da 1°marzo 2024 dovevano andare in vigore le nuove regole Bagagli sulle Frecce di Trenitalia

 



    Bagagli sulle Frecce, dal 1°marzo 2024 le nuove regole ma le

    associazioni di consumatori insorgono! 

Previste dal 1 marzo 2024 le nuove regole per il trasporto dei bagagli sulle Frecce di Trenitalia: due bagagli a testa con limiti precisi di misure anche per biciclette (smontate o pieghevoli) e passeggini. Prevista anche una sanzione da 50 euro e la discesa delle valigie alla prima fermata utile, ma le Associazioni di consumatori fermano tutto.

Le nuove regole per il trasporto dei bagagli sulle Frecce di Trenitalia, previste dal 1° marzo 2024 per i passeggeri delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) si sono scontrate con le Associazioni di consumatori, tra le quali Casa del Consumatore, che avevano già espresso preoccupazione per gli spazi riservati ai bagagli  e la loro contrarietà all'adozione di parametri simili ai viaggi aerei e hanno chiesto a Trenitalia di fare un passo indietro.

Le associazioni di consumatori

"Troviamo inaccettabile e discriminatoria l'iniziativa di Trenitalia verso gli utenti più fragili, che si troverebbero costretti ad usufruire degli stessi servizi, ancora carenti visto il numero di cantieri e limitazioni presenti in tutta Italia ed in particolare al Sud, a prezzi maggiorati. 

Le regole sui bagagli, cosa prevedevano: 

Dal 1° marzo sulle Frecce ogni passeggero avrebbe dovuto portare con sé al massimo 2 bagagli, ma non è tutto; ciascun bagaglio avrebbe dovuto rispettare precise misure ed essere dotato di etichetta con nome e recapiti di riferimento, perché il provvedimento prevedeva anche che i bagagli fossero depositati solo negli spazi dedicati, non più in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. 

Ecco le prescrizioni di Trenitalia: “Se viaggi in 2^ classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del tuo bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm); se viaggi in 1^ classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del tuo bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm)”.

La mancata osservanza delle regole prevedeva una sanzione di 50 euro oltre allo lo “scarico” dei bagagli alla prima fermata utile. 

Le disposizioni continuavano:

“Se viaggi con sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette (tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli) e monopattini elettrici puoi trasportarli in aggiunta al numero di bagagli consentito, a condizione che la somma delle dimensioni totali  non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca in cui vuoi trasportare la tua bicicletta o il tuo monopattino elettrico non siano superiori a 80x110x45 cm”.


venerdì 2 febbraio 2024

Conosci la netiquette? Scopri tutto quello che devi sapere

 

Oggi parte la rubrica settimanale dedicata al digitale per far conoscere agli abitanti della rete tutto ciò che si nasconde dietro a questo fantastico mondo in continua evoluzione.
Il digitale è entrato nella nostra vita e scrivere un’e-mailutilizzare un’app di messaggistica postare una foto sui social, ormai è diventato un gesto quotidiano a cui non possiamo più rinunciare.

E’ conosciuto da tutti perché con un click semplifica le nostre attività quotidiane, ma non tutti sanno che anche nella comunicazione digitale esistono delle regole comportamentali… la netiquette!

Che cos’è la netiquette?

La netiquette è il galateo del mondo digitale da rispettare ogni volta che si invia un’e-mail, un messaggio oppure si utilizzano i social. Itermine netiquette deriva da network “rete” ed etiquette “etichetta, buona educazione” quindi si può tradurre letteralmente in “buona educazione della rete” e per essere più chiari possiamo definirla l’insieme delle regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web.

La prima regola da conoscere è quella di evitare sia di scrivere in maiuscolo che di utilizzare il colore rosso, il primo perché nella comunicazione digitale significa urlare e il secondo perché indica pericolo. Tutto ciò vale sia per le e-mail che per i messaggi, anche su forum, blog o gruppi social.

Distinguiamo l’e-mail dalle comunicazioni inviate attraverso SMS o app di messaggistica. E’ bene ricordare che l’e-mail è uno strumento prevalentemente utilizzato in ambito lavorativo, dal tono formale e con testo più lungo rispetto al classico sms. Quando si prepara un’e-mail è fondamentale compilare l’oggetto per consentire al destinatario di individuare facilmente il motivo della comunicazione.
L’indirizzo e-mail del destinatario deve essere inserito nell’apposito campo, invece se si vuole inviare la stessa comunicazione per conoscenza a un’altra persona occorre utilizzare il campo cc oppure ccn, quest’ultimo se non si vuole renderla nota al destinatario. Altra buona norma da conoscere interessa coloro che ricevono l’e-mail in quanto destinatari principali, i quali dovrebbero sempre rispondere, invece chi riceverà la comunicazione pubblicamente per conoscenza, potrà interagire con il mittente e i destinatari, ma non sarà formalmente obbligato a rispondere.

Nello scambio di informazioni tramite messaggistica bisogna essere empatici e se gli interlocutori sono in confidenza, si consiglia di utilizzare stickers o emoticon per rendere la conversazione più amichevole. Il messaggio deve essere chiaro, sintetico, senza troppi dettagli e soprattutto pertinente alla conversazione in corso. Qualora siano in concomitanza discussione su più argomenti, si consiglia di utilizzare la funzione “rispondi” per evitare fraintendimenti, questo vale soprattutto nei gruppi. Infine, ma non meno importante è di evitare di condividere catene di Sant’Antonio.

Per quanto riguarda i social, è fondamentale non innescare polemiche e rispondere in maniera educata, rispettare gli altri utenti della rete su temi delicati e sulle singole opinioni, evitare sia il cross-posting ovvero la pubblicazione dello stesso messaggio in più luoghi, sia postare messaggi privati su una bacheca pubblica e soprattutto non fingersi un’altra persona.

L’inosservanza della netiquette comporta la disapprovazione da parte degli altri utenti della rete che, nella maggior parte dei casi, isolano l’utente, lo bannano, lo rimuovono da un gruppo e lo segnalano. E’ sempre meglio fare attenzione, osservare queste semplici regole e riflettere prima di rispondere impulsivamente in un mondo virtuale ma che, in tema di educazione, è molto più simile di quanto si possa immaginare a quello reale.

 FONTE: https://consumatore.tgcom24.it/2024/01/22/conosci-la-netiquette-scopri-tutto-quello-che-devi-sapere/#more-7527

Nuova tassazione sulle vendite online dell’usato: tutto quello che devi sapere



Questa settimana per la rubrica dedicata al digitale approfondiamo la Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa, conosciuta anche con l’acronimo DAC7 “Directive on Administrative Cooperation”. Si tratta della settima direttiva fiscale dell’Unione Europea con l’obiettivo di stabilire un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nazionali degli Stati membri dell’UE. In particolare, introduce diversi cambiamenti nel mondo dei siti second-hand che tutti i consumatori che vendono online dovrebbero conoscere. Ma quali sono le principali novità di questa direttiva? Come cambierà la posizione dei consumatori nel mondo dell’usato online?


: Nuova tassazione sulle vendite online dell’usato: tutto quello che devi sapere

La DAC7 è stata resa pienamente operativa anche in Italia dal 20 novembre 2023, stabilendo che a partire da gennaio 2024 alle piattaforme second-hand online verrà imposto di comunicare alle autorità fiscali locali le informazioni riguardanti le vendite e i guadagni degli utenti, con l’introduzione di una tassazione per coloro che supereranno determinati limiti di vendite o di capitale ricavato. L’obiettivo della direttiva è di contrastare l’evasione fiscale legata alle transazioni economiche che avvengono esclusivamente online, attraverso tutti i portali di vendita.
Esaminiamo da vicino i punti chiave di questa normativa e le possibili ripercussioni sui consumatori.

Limite di vendite/introito: la direttiva stabilisce un limite, sia in termini di numero di articoli venduti che di capitale ricavato dalle vendite, al di sopra del quale i venditori saranno soggetti a tassazione. Il limite è di 29 vendite in un anno civile o di 2.000€ incassati con le stesse, sempre nel corso dell’anno civile. Questo tetto, come già spiegato, è stato fissato per garantire che i piccoli venditori occasionali non siano gravati da ulteriori oneri fiscali e che, dall’altra parte, non si creino situazioni in cui la vendita “occasionale” porti introiti fissi che altrimenti non sarebbero dichiarati.
Procedure fiscali semplificate: la direttiva prevede procedure semplificate per i venditori interessati, introducendo la possibilità di conoscere sempre e in modo preciso sulle piattaforme di vendita, sia il ricavato annuo che il numero di articoli venduti, facilitando la dichiarazione qualora si superassero le soglie previste.
Monitoraggio delle transazioni: per attuare questa legge, le piattaforme di compravendita online dovranno intensificare i loro sforzi di monitoraggio delle transazioni. Infatti, saranno tenute a segnalare alle autorità fiscali competenti le attività dei venditori che supereranno i limiti stabiliti nel caso di loro inadempimento.

Potrebbero però esserci anche conseguenze negative sui consumatori, per esempio l’aumento dei prezzi. I venditori infatti, da ora soggetti a tassazione, potrebbero decidere di alzare i prezzi dei propri articoli, portando a un incremento dei costi dei prodotti di seconda mano (il cui prezzo conveniente portava spesso i consumatori a concludere dei veri e propri affari!).

Tra le conseguenze si segnala anche una possibile riduzione dell’offerta, infatti alcuni venditori potrebbero essere scoraggiati dalla nuova tassazione riducendo la loro attività o abbandonando completamente la vendita su piattaforme second-hand, limitando quindi le opzioni di scelta per i consumatori. Inoltre, alcuni venditori potrebbero anche cercare di eludere la tassazione riducendo il numero di articoli dichiarati o il capitale ricavato, portando così un aumento dell’attività fraudolenta, contrastando in questo caso il principale obiettivo della normativa stessa.
D’altro canto però, ci potrebbe essere un aumento della consapevolezza fiscale tra i consumatori che potrebbero essere più inclini a richiedere ricevute fiscali o a fare generalmente più attenzione alla conformità fiscale dei venditori, contribuendo così a una maggiore trasparenza nell’ambito delle transazioni online.


FONTE: 
https://consumatore.tgcom24.it/2024/02/02/nuova-tassazione-sulle-vendite-online-dellusato-tutto-quello-che-devi-sapere

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Bonus mamme: pubblicata la circolare INPS con le modalità

 La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

La legge di bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli a carico.

Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli a carico.

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche. 

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato alle mamme di tre figli di cui il più piccolo è sotto i tre anni. Anche in questo caso, se la nascita del terzo figlio avviene in corso d'anno, il beneficio parte dallo stesso mese di nascita. Nel caso di una mamma con tre figli e il più piccolo compie i 18 anni durante il periodo dello sgravio, quest'ultimo termina lo stesso mese del compimento del diciottesimo anno.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio. 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27

Bonus mamme 2025 e 2026

Condizioni di spettanza dell’esonero

 La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurando, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

 -    la lavoratrice sia madre di tre o più figli;

 -    il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

 Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

 Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

 L’agevolazione in commento, pertanto, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

 Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

 Come precisato in premessa, l’esonero di cui ai commi 180 e 181 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 Coordinamento con altre agevolazioni

 L’esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

 Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.

 Al riguardo, si osserva, infatti, che la riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Fonte: INPS

La Cucina al Centro dal Gaz all l'Induzione